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Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE CIRCOLO

ART.1 - Denominazione e sede

E' costituito con sede in Nuoro in Via Gonario Pinna n. 1, una associazione sportiva che assume la denominazione di Circolo Sportivo Dilettantistico Atletica Amatori Nuoro.
Viene adottata la sigla Atletica Amatori Nuoro con cui, per comodità d'uso, viene abbreviata la denominazione.

ART.2 - Scopo

Il Circolo, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell' atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. Il Circolo svolge inoltre attività nei settori: sportivo dilettantistico, culturale, turistico, ambientale, protezione civile, ricreativo e di promozione sociale e, in tutte le attività previste dallo Statuto dell'A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport al quale è affiliato.

Il Circolo è apolitico e opera senza finalità di lucro, pertanto stabilisce:

  • divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o i partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  • l'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

ART.3 - Sono compiti del Circolo:

  • contribuire allo sviluppo civile e culturale dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia, della solidarietà nei rapporti umani e alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
  • sviluppare l'estensione di attività culturali, sportive dilettantistiche, di formazione extra scolastica, di promozione sociale e ricreative anche in forma consortile tra i circoli e altre organizzazioni democratiche;
  • avanzare proposte agli Enti pubblici e a privati partecipando alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, comitati di quartiere, di circoscrizione ecc., ai consigli di fabbrica e azienda, di scuola e di istituto per una adeguata programmazione delle attività culturali e sportive nel territorio;
  • organizzare iniziative e attività culturali, sportive dilettantistiche, di servizi, turistiche e ricreative e di promozione sociale atte a soddisfare le esigenze dei Soci, ivi compresa l'attività di mescita interna, somministrazione di bevande e alimenti a favore degli associati e degli aderenti all'A.I.C.S. e di altre associazioni consorelle.

ART.4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati così come previsto dall'ART.25 del seguente Statuto.

ART.5 - Soci Sostenitori e Soci Onorari

Sono Soci Sostenitori quelle persone, enti, associazioni o altri soggetti pubblici o privati che intendono contribuire in maniera significativa alle attività dell'Associazione e alla realizzazione dei fini Sociali e che, avendone fatto richiesta scritta, ne ottengano il titolo dal Consiglio Direttivo. Il titolo di Socio Sostenitore può altresì essere conferito dal Consiglio Direttivo a quei soggetti che se ne rendano meritevoli. Il titolo di Socio Sostenitore ha durata annuale e non dà diritto all'elettorato attivo e passivo.
Sono Soci Onorari quelle persone, Enti, Associazioni o altri soggetti pubblici o privati che, in riconoscimento di particolari benemerenze, sono nominati dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo o del singolo socio. Il conferimento del titolo di Socio Onorario è vitalizio e non dà diritto all'elettorato attivo e passivo.

ART.6 - Numero di soci e domanda di ammissione

Il numero dei Soci è illimitato: al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età. I minori di 14 anni possono essere iscritti al Circolo per la pratica di attività sportive, ricreative e/o altra attività consentita per la loro età a richiesta dei genitori che ne assumono la responsabilità. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dall'associazione. La presentazione della richiesta da diritto al Socio a ricevere la tessera sociale. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea, che la esaminerà nella prima utile seduta, che si pronuncerà in via definitiva.

ART.7 - Diritti dei soci

Ai soci e riconosciuto il diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le iniziative promosse dal Circolo stesso. Il Socio deve rispettare le norme del Circolo nello svolgimento delle varie attività compresa quella ricreativa. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 18

ART.8 - Obblighi dei soci

I Soci sono tenuti a versare un contributo per la tessera annuale sociale, alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organismi sociali, comprese eventuali integrazioni per sostenere le attività sociali attraverso versamenti di contributi straordinari.

ART.9 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  • scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente comma, assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO E CONTO ECONOMICO

ART.10 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo, dai contributi dei Soci, da erogazioni e lasciti che verranno eventualmente conferiti e/o donati. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo.
Le somme versate per contributo tessera e/o per attività sociale del Circolo non sono rimborsabili.

ART.11 - Rendiconto finanziario

Il bilancio o rendiconto finanziario comprende il periodo 1° gennaio 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo del Circolo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
Il bilancio o rendiconto finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Il residuo attivo del bilancio o rendiconto finanziario sarà a disposizione del Circolo per le attività dell'anno successivo comprese le modifiche e/o le attrezzature da rinnovare.

TITOLO III

ORGANI

ART.12 - Gli organi sociali sono:

  1. l'assemblea generale dei soci;
  2. il presidente;
  3. il vicepresidente;
  4. il consiglio direttivo;
  5. il segretario;
  6. il tesoriere;
  7. il collegio dei revisori dei conti.

ART.13 - L' Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART.14 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART.15 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, mail, tramite comunicazione sul sito internet, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART.16 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART.17 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, mail, tramite comunicazione sul sito internet, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ART.18 - Il Consiglio Direttivo

Il Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti tra i Soci che hanno riportato il maggiore numero di voti.
Il Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Segretario.
Il Presidente delega in forma scritta eventualmente la responsabilità ad altri Consiglieri in ordine alle attività del Circolo. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Le funzioni di membro del Direttivo sono prestate a titolo gratuito, potranno essere rimborsate le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Eventuali compensi e/o retribuzioni al Presidente vengono deliberate dal Direttivo.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che siano tesserati da almeno un anno, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta viene convocato dal Presidente o fatta richiesta scritta di convocazione da almeno la metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente è determinante
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

I dirigenti decadono dal loro ruolo nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • assenza ingiustificata dal consiglio direttivo per tre volte consecutive;
  • tutti gli altri casi previsti dall'art. 9.

In assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

ART.19 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • redigere ed approvare i programmi delle attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  • curare l'esecuzione delle deliberazioni sia del Direttivo che dell'Assemblea;
  • redigere il bilancio preventivo o rendiconto e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  • adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • attuare le finalità previste dallo statuto
  • stipulare tutti i contratti e gli atti utili al Circolo per la propria attività;
  • favorire, attraverso le varie iniziative, la partecipazione dei Soci alla vita sociale del Circolo stesso.

ART.20 - Responsabilità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.
Delle obbligazioni assunte, risponderanno personalmente e solidalmente, oltre che il rappresentante che abbia agito in nome e per conto dell'Associazione, anche gli amministratori del Consiglio Direttivo che abbiano collegialmente deciso di assumere la detta obbligazione.
Il socio che, sprovvisto di poteri, abbia affermato di agire in nome e per conto dell'Associazione non obbliga in nulla la detta associazione. Egli potrà essere chiamato a risarcire i danni cagionati col suo comportamento ai sensi dell'art. 1398 del Codice Civile.

ART.21- Dimissioni del consiglio Direttivo

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART.22 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, ha la firma degli atti ed opera nell'interesse generale del Circolo per il buon funzionamento dello stesso.

ART.23 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART.24 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

ART.25 - Il tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Redige il rendiconto economico finanziario.

ART.26 - Il Collegio dei Revisori Contabili

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci maggiorenni e viene eletto dall'assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo: verifica la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell'associazione, controllando periodicamente la tenuta dei libri sociali. Redige una relazione annuale da allegare al bilancio e ha il potere di richiamare il consiglio direttivo ai suoi obblighi, qualora rilevi irregolarità di ordine contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto contestualmente al Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

ART.27 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.29 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa in materia.


Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA