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Legale / Fiscale
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Logo legaleCi capita spesso di trovare, nei programmi stilati dalle società organizzatrici di gare podistiche, la formula: "La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, a cose e persone, prima durante e dopo la manifestazione".

Questa proposizione è tecnicamente una clausola di esonero da responsabilità che s' inserisce nel contratto che i partecipanti stipulano al momento dell'iscrizione alla gara.
Occorre, però, capire qual è il suo valore, quale l'effettiva portata, è sufficiente dire preventivamente che non si sarà responsabili per eventi futuri il cui svolgimento sia riconducibile a chi organizza, al fine di escludere o limitare la propria responsabilità?
La risposta è negativa, infatti, le clausole di questo tipo sono affette da nullità assoluta, poiché nell'ipotesi in cui il fatto dannoso sia il risultato di una condotta colposa dell'organizzatore e/o dei suoi ausiliari, tali soggetti saranno considerati ugualmente responsabili.

In proposito è illuminante l'art. 1229 c.c. il quale dopo aver dichiarato nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave, estende la sua portata anche ai comportamenti semplicemente colposi, affermando altresì nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

La società sportiva organizzatrice quindi, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova dell'avvenuta adozione delle misure idonee a garantire lo svolgimento della manifestazione secondo le regole che le sono proprie, prova alla quale si aggiungerà anche un dovere di controllo e di custodia riguardo alle cose inerti e prive di proprio dinamismo, potenzialmente, in grado di cagionare danno.
Facciamo un banalissimo esempio: sul percorso di gara, Tizio inciampa in una buca non adeguatamente segnalata, o per mancata vigilanza sbatte su un ostacolo che gli si presenta davanti all'improvviso subendo un danno, la sua richiesta di risarcimento è in tali casi pienamente legittima e se l'organizzatore sostiene di essere esonerato da ogni responsabilità in virtù di quanto previsto dall' apposita clausola scritta sul programma, Tizio può far valere la nullità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1229cc.

Dal punto di vista civilistico quindi, anche in questi casi sono applicabili i comuni principi della responsabilità civile.