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Legale / Fiscale
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rubrica legaleLa complessità del vivere insieme, fa sì che l'individuazione della rilevanza e del significato dell'esistenza non si possa effettuare se non come esistenza nel sociale, ovvero come "coesistenza", ove l'individuo entra in relazione con gli altri, generalmente con l'aspirazione di procurarsi quanto egli ritiene necessario per soddisfare uno stato di insoddisfazione o di ulteriore soddisfazione.
Si tratta semplicemente di bisogni e desideri, ma la sproporzione tra la pluralità dei bisogni e i mezzi necessari per soddisfarli, genera inevitabilmente situazioni conflittuali, sviluppa scontri ideali e tensioni latenti. Per evitare ciò si afferma l'aspetto normativo del contesto sociale, cioè l'insieme delle regole che aggiungendosi a quelle già esistenti e denominate "spontanee", disciplinano la convivenza sociale e quindi anche quella sportiva. Quando si parla di sport, si pensa ad un'attività fisica che contempla degli esercizi compiuti individualmente o in gruppo sia come manifestazione agonistica, sia come svago, al fine di migliorare la propria agilità fisica e il proprio stato di salute. L'agilità che è propria di chi è agile, cioè di chi si muove con facilità e disinvoltura (dal latino "agilis: che avanza rapidamente"), viene ricercata e sviluppata dallo sportivo che inevitabilmente si confronta con la propria precedente condizione, ma anche con quella degli altri, nell'ambito delle numerose tipologie di attività sportive.
 
Il confronto con gli altri implica la relazione sportiva, che oltre ad essere improntata alla sportività, cioè a quello spirito sportivo che si sostanzia nella correttezza di comportamento, è anche disciplinata da norme giuridiche. Semplificando parecchio, possiamo dire che per distinguere una norma giuridica da una norma morale, sociale o religiosa, basti ricordare che è giuridica quella norma che permette ad un soggetto di far valere la propria pretesa (diritto), davanti ad un giudice, al fine di ottenere l'osservanza di una determinata condotta da parte di un altro soggetto che si rifiuta di adempiere, questa qualità della norma in termini tecnici viene definita coattività. Una parte rilevante della disciplina dei rapporti giuridici è quella che riguarda le responsabilità che nascono dall'incontro di due o più soggetti che entrano in relazione tra di loro, sia su base contrattuale che su base extra-contrattuale.
 
Nel nostro ordinamento la clausola generale di responsabilità è dettata dall'art. 2043 cod. civ., secondo il quale "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Da tale disposizione ricaviamo due principi, quello della mancanza di responsabilità senza colpa, e quello secondo il quale il danno rilevante deriva dalla lesione di un diritto. Può sembrare stridente parlare di responsabilità in ambito sportivo, in quanto lo sport appartiene ad una sfera di gioco e libertà a cui l'uomo si dedica per migliorare la propria salute fisica e mentale, mentre la responsabilità ci conduce alla parte più seria dei rapporti e quindi anche alla problematica nascente dalla violazione delle norme poste dall'ordinamento a tutela degli stessi. Però per le peculiari caratteristiche che connotano l'attività sportiva, spesso è particolarmente difficile individuare il soggetto civilmente responsabile dei danni cagionati nell'espletamento di tale attività, cosicché si pone una fondamentale domanda: "esiste la colpa sportiva?". La "colpa sportiva" esiste e ricorre in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività sportiva, a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, o a causa di violazione di regole, ordinamenti o discipline, si arrecano danni a terzi. Quando parliamo di regole o discipline, parliamo di ciò che viene predispo sto dalle singole federazioni sportive nell'ambito della loro autonoma potestà, al fine del corretto svolgimento delle attività  e della condotta sportiva e tecnica alla quale l'atleta deve attenersi nell'arco di svolgimento di una competizione.
 
E' utile ricordare in proposito che la Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che nell'ambito delle regole tecniche "ci sono norme di regolamento dettate proprio per salvaguardare l'incolumità dei partecipanti e norme che hanno invece di mira l'esclusiva salvaguardia della natura di quel determinato sport, come ad esempio nel gioco del calcio le regole sul fallo di mano, sul fuorigioco e così via, la cui violazione solo fortuitamente potrebbe essere, in ipotesi, causa di lesioni". Il rispetto delle regole tecniche della gara e delle norme di comportamento si pone quindi quale criterio valutativo della mancata responsabilità della condotta agonistica , si pensi all'evento dannoso verificatosi nell'ambito di una fase di gioco come conseguenza della concitazione dell'azione dei contendenti; invece tutte le volte in cui la condotta lesiva dell'atleta esuli dalle regole dello sport praticato, integrando gli estremi dell'intenzionalità o della colpa grave, ovvero oltrepassando il significato proprio della competizione, scatta la disciplina della responsabilità prevista dall'ordinamento giuridico. Quanto detto assume il suo pieno significato ricordando, però, che l'atleta che si appresta allo svolgimento dell'attività sportiva, deve anche accettare i rischi che ne derivano, ovvero le possibili conseguenze lesive che rientrano nell'alea della disciplina praticata, ovverosia ciò che si denomina comunemente come rischio sportivo. Ciò significa che eventuali danni subiti dallo sportivo e rientranti nello svolgimento normale di quella determinata attività sportiva, ricadono esclusivamente su di lui che non potrà rivalersi nei confronti di nessuno in mancanza di violazioni di leggi o regolamenti. Ovviamente l'assunzione del rischio non è incondizionata, in proposito si parla di "rischio consentito", in quanto il limite fondamentale in relazione al quale ciascun atleta accetta la possibilità di eventuali lesioni è il rispetto delle regole tecniche previste dalle federazioni per ogni disciplina sportiva come ha stabilito la Cassazione Penale con la sentenza del 23maggio 2005, n. 19473.
 
La condotta dell'atleta ai fini della valutazione della colpa sportiva viene pertanto valutata non sulla figura dell'uomo medio, bensì sul concetto di "atleta medio", ossia di un atleta che, in una determinata disciplina, osservi un comportamento di media avvedutezza in relazione alle caratteristiche tecniche e alle finalità dell'attività sportiva praticata; in tal modo un'azione che, generalmente, può considerarsi pericolosa, può essere ritenuta normale rispetto ad un determinato sport. Se gli atleti rispondono a titolo di dolo e/o di colpa per i danni cagionati dalle loro azioni verso gli altri atleti partecipanti alla competizione, altri soggetti come gli organizzatori di manifestazioni sportive ed i gestori di impianti sportivi hanno il compito di predisporre i mezzi necessari alla competizione e sono tenuti ad adottare le cautele idonee alla prevenzione di eventi dannosi.
 
Essi, in caso di danno, saranno chiamati a rispondere sia verso gli atleti, sia verso i terzi non partecipanti (spettatori), a titolo contrattuale (se paganti) e/o extracontrattuale (se non paganti). Assume il ruolo di organizzatore: "la persona fisica, la persona giuridica, l'associazione, il comitato che promuove, assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo". I gestori degli impianti sportivi invece sono coloro che mettono a disposizione il luogo dove si effettua la gara, che deve rispondere a standard di sicurezza. Essi hanno il dovere di provvedere alla manutenzione periodica degli impianti medesimi e di adottare tutte le opportune cautele per evitare danni ai terzi spettatori (ad esempio far rispettare la capienza massima dello stadio o di un palazzetto, predisporre la divisione del pubblico in opportuni settori separati per evitare il contatto tra le tifoserie avverse, etc.). 
 
Con riguardo specifico alla figura dell' organizzatore di manifestazioni sportive, oltre al rispetto del principio generale del neminem laedere, egli è chiamato ad osservare tutta una serie di obblighi che, seppur non gli garantiscono l'esenzione da responsabilità per i danni occorsi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, quanto meno possono alleggerire la sua posizione; tali sono, ad esempio:
1.l'assicurare il regolare svolgimento della competizione;
2.il garantire il rispetto dell'incolumità fisica di atleti e spettatori;
3.il controllo dei mezzi tecnici utilizzati dai gareggianti;
4.la verifica della sicurezza dei luoghi e degli impianti sportivi;
5.il riscontro delle condizioni psico -fisiche degli atleti.
In merito alla responsabilità dell'organizzatore nei confronti dell'atleta, si individuano tre settori in relazione ai quali l'organizzatore può essere chiamato a rispondere: inadeguatezza o pericolosità dei mezzi tecnici utilizzati per la gara; inidoneità e/o insicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la competizione; inidoneità psico - fisica degli atleti. Pertanto l'organizzatore sarà chiamato, in osservanza del generale principio di prudenza, non solo al rispetto delle norme regolamentari sportive e alle prescrizioni di legge in senso stretto sulla sicurezza, ma dovrà anche predisporre tutte le cautele necessarie ad evitare che nei luoghi dove si svolge la competizione sportiva possano verificarsi danni verso i terzi o gli stessi atleti. Così, ad esempio, dovrà:
 
  • apporre cartelli segnalatori del tracciato di gara;
  • predisporre transenne e altri mezzi a tutela dell'incolumità degli spettatori; 3.predisporre un servizio di sorveglianza;
  • provvedere al servizio di assistenza sanitaria sul campo di gioco;
dovrà quindi operare per prevenire ogni altro rischio insito nella singola disciplina sportiva e rapportato al caso concreto e alle norme di comune prudenza e diligenza. L'organizzatore sarà esente da responsabilità nelle ipotesi in cui il suo comportamento e la sua attività di organizzazione della manifestazione sportiva siano stati improntati al rispetto del principio del neminem laedere, avendo adottato, oltre alle prescrizioni di leggi e regolamenti, tutte le cautele necessarie in funzione dell'osservanza dell'obbligo generale di vigilanza e prudenza (sia verso gli atleti che nei confronti degli spettatori); nei confronti dell'atleta abbia "predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi"; l'evento dannoso si sia verificato a seguito di caso fortuito, colpa esclusiva dell'atleta, dei terzi o della stessa vittima.