Inviare il Certificato Medico
LE CERTIFICAZIONI MEDICHE IN AMBITO SPORTIVO
Agonistico - è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 18 del febbraio 1982
Non Agonistico - è obbligatoria ed è regolamentata da: Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013; dalla Legge del 9 Agosto 2013, n.98, Art. 42 bis; Legge 30 ottobre 2013, n. 125; Decreto del Ministero della Salute dell’8 Agosto 2014 “Linee - guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica” ; Nota esplicativa del 17 Giugno 2015 del Decreto del Ministro della Salute dell’8 Agosto 2014 e successiva Nota integrativa del 28 ottobre 2015.
Ludico - Motoria - è facoltativa ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013 e dalla Legge del 9 Agosto 2013, n.98, Art. 42 bis.
Particolare ed Elevato Impegno Cardiovascolare - è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013.
Agonistica per disabili - è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993.
Notizie tratte dal sito: http://www.fmsitv.org
Le seguenti notizie sono tratte dal sito: http://www.centromedicinadellosport.it
VISITA D'IDONEITA' NON EFFETTUATA E SOCIETA' SPROVVISTA DI CERTIFICATO.
Le vigenti normative di legge prevedono che l'atleta che intende praticare o pratica un'attività sportiva agonistica deve effettuare una visita medico sportiva che si conclude, in genere, con il rilascio di un certificato d'idoneità specifico per lo sport o gli sport richiesti. Nel caso che il soggetto svolge o intende svolgere un' attività sportiva a carattere non agonistico viene rilasciato un certificato d'idoneità sportiva non agonistica generico (cioè senza l'indicazione dello sport praticato). Ovviamente, tale certificato è utilizzabile per praticare una o più attività sportive non agonistiche.
Ne deriva che per l'atleta iscritto o che intende tesserarsi con una Società Sportiva (Associazione Sportiva Dilettantistica, Circoli sportivi, Enti, ecc.) il certificato d'idoneità agonistica o non agonistica è un OBBLIGO LEGALE.
L'assenza del certificato comporta responsabilità civile e/o assicurativa a carico del Presidente e/o degli amministratori della società.
In particolare, in casi di accidente sul campo di gara ad atleta che pratica uno sport agonistico (infortunio con esiti di invalidità, morte improvvisa,...) senza certificato d'idoneità o con certificato non a norma di legge, la responsabilità civile e penale ricade sul Presidente della Società e su tutti coloro che presumibilmente potevano essere al corrente della situazione (dirigenti della società: consiglieri, segretario, direttore sportivo, allenatore). Responsabile è anche il medico della società che ha l'obbligo di accertare l'avvenuta effettuazione delle visite previste dalla legge del 18/2/82 e successive.
RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DI UN COMITATO ORGANIZZATORE
La RESPONSABILITA' (civile e penale) nel caso di un soggetto non iscritto ad una società sportiva e che partecipa - a titolo individuale senza certificato o con certificato non a norma di legge - a manifestazione amatoriale (torneo, gara ciclistica o podistica amatoriale, ecc.), nel verificarsi di un incidente, ricade sul Presidente del Comitato Organizzatore, che viene ad assumere gli stessi obblighi di un presidente di una società sportiva.
DECALOGO DI CONSIGLI AL PRESIDENTE ED AI RESPONSABILI DI SOCIETA'
- Impedire assolutamente l'attività sportiva, sia a gare che ad allenamenti: agli iscritti in assenza del certificato d'idoneità previsto obbligatoriamente dalla legge, ai riconosciuti non idonei, agli atleti temporaneamente sospesi da una struttura di medicina dello sport per un'affezione o per effettuare ulteriori accertamenti clinici e/o strumentali.
- Controllare la data e la scadenza delle certificazioni.
- Controllare se sono state effettuate in tempo utile le richieste delle visite sportive.
- Controllare la regolarità del certificato che deve recare il codice identificativo regionale, il timbro e firma del medico dello sport che ha effettuato la visita, rifiutando certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati dalle vigenti leggi.
- Conservare (è obbligatorio!) in apposito archivio le certificazioni d'idoneità dei propri atleti agonisti tesserati.
- Controllare per gli sport previsti dalla legge l'avvenuta vaccinazione antitetanica (L.5.3.1963) e/o l'effettuazione del gruppo sanguigno.
- Controllare il numero d'iscrizione dello specialista o della struttura privata presso l'albo regionale se il certificato è stato rilasciato da uno specialista ovvero da una struttura privata.
- Controllare che il certificato rilasciato da una struttura privata abbia il timbro di convalida amministrativa dell'ULSS competente per territorio.
- Verificare i dati anagrafici dell'atleta.
- Far effettuare all'atleta l'obbligatoria visita sportiva prima del tesseramento alla Federazione.
Per inviare il certificato compila i campi seguenti: